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STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1

COSTITUZIONE

È costituito il Comitato Cooperazione Decentrata Val di Cecina.

Il comitato ha sede in Cecina ed opera nel territorio dei Comuni della Val di Cecina.

Art. 2

PRINCIPI GENERALI

Il comitato intende lavorare secondo i principi ispiratori dettati dalla cooperazione e solidarietà internazionale. Il comitato non ha finalità di lucro ed intende operare in senso democratico, non confessionale ed apartitico, per scopi esclusivamente solidaristici.

Art. 3

FINALITÀ

La finalità del comitato è di promuovere programmi di cooperazione decentrata per dare un contributo qualificato alla costruzione di rapporti internazionali positivi, per accrescere le possibilità di interscambio e di esperienze tra la nostra realtà e quelle in situazioni di disagio nel mondo, per sviluppare nella Val di Cecina occasioni per la crescita di una cultura di pace e di solidarietà. Per raggiungere tali finalità il comitato mira a:

a)   promuovere e finanziare progetti che pongano al centro la persona e che mirino ad uno sviluppo sostenibile, che prendano quindi in considerazione il problema della crescita globale di una comunità riguardo alla vita democratica, alla partecipazione al bene comune, ai servizi di base sociali, sanitari e educativi, alla difesa dei diritti umani e allo sviluppo economico;

b)   coinvolgere istituzioni, enti, organismi non governativi ed associazioni presenti nei territori interessati fino a definire forme di interscambio tra soggetti omologhi;

c)   aumentare l’attenzione e l’informazione di istituzioni ed opinione pubblica attorno ai problemi derivanti dagli squilibri economici e sociali presenti nel mondo;

d)   strutturare rapporti che mirino al superamento dell’iniziativa di emergenza e che prevedano relazioni costruttive, privilegiando i paesi di provenienza degli immigrati presenti nel territorio.

e)   Promuovere attività specifiche di orientamento e formazione professionale e scolastica miranti ad aumentare la consapevolezza nei confronti dei problemi collegati all’ineguale distribuzione delle ricchezze nel mondo e, più in generale, ai problemi dell’emarginazione sociale.

Art. 4

STRUMENTI

Per il raggiungimento delle finalità il comitato si attiverà per:

a)   utilizzare al meglio le conoscenze e competenze nel settore presenti all’interno del comitato;

b)   cercare il finanziamento da parte di istituzioni locali, nazionali ed internazionali e soggetti privati interessati al settore;

c)   favorire la costituzione di associazioni omologhe nei paesi partner con i quali saranno avviati progetti di cooperazione;

d)   istituire eventualmente al suo interno Gruppi Operativi con facoltà di collaborare con esperti esterni.

Art. 5

SOCI

 

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività sono interessate all’attività del comitato stesso

I soci si suddividono in:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari.

c) soci onorari;

I soci fondatori sono istituzioni, enti, organismi non governativi ed associazioni, del territorio, che, tramite rappresentante formalmente delegato, hanno sottoscritto l’atto costitutivo sulla base del presente statuto e concorrono alla costituzione del patrimonio iniziale.

I soci ordinari sono istituzioni, enti, organismi non governativi ed associazioni, del territorio, che:

a)   abbiano presentato formale richiesta di adesione;

b)   sia stata accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza la domanda di adesione; tale accettazione è inappellabile.

c)   nominino, in loro rappresentanza, una persona fisica, quale membro dell’Assemblea; in caso di grave impedimento, ogni membro dell’Assemblea può delegare un proprio rappresentante.

d)   osservino le norme del presente Statuto e le delibere assembleari.

 I soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che, per la loro comprovata esperienza nel settore della cooperazione decentrata, possono essere nominati dall’Assemblea partecipando ai lavori senza diritto di voto;

 Tutti i soci sono tenuti al versamento delle quote sociali stabilite all’inizio di ogni esercizio dal Consiglio Direttivo, secondo le necessità del comitato e le disponibilità degli stessi.

I soci cessano di appartenere al comitato per:

a)   recesso volontario da comunicare per scritto all’Assemblea; il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.

b)   decadenza deliberata dall’Assemblea per gravi violazioni dello Statuto, per motivi legati all’eticità del proprio comportamento o che ne rendano incompatibile la presenza tra gli iscritti del Comitato. In questo caso l’interessato potrà proporre ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente;

Art. 6

ORGANI DEL COMITATO

Sono organi del Comitato:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vicepresidente;

e)   il Collegio dei Revisori dei Conti.

f)     Il Collegio dei Probiviri

Art. 7

ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote sociali. Può essere Ordinaria o Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria:

a)   definisce le linee d’indirizzo per le attività del Comitato;

b)   approva il bilancio preventivo e consuntivo del comitato e la relazione annuale sulle attività sociali;

c)   stabilisce il numero dei componenti ed elegge il Consiglio Direttivo tra le persone fisiche aventi diritto di voto che compongono l’Assemblea, a scrutinio segreto qualora lo richieda un quinto dei soci;

d)   elegge il Presidente ed il Vicepresidente tra i soci del comitato;

e)   approva il Regolamento ed eventuali modifiche successive su proposta del Consiglio Direttivo;

f)     nomina il collegio dei Revisori dei Conti

g)   nomina il Collegio dei Probiviri

h)   delibera la decadenza del revisore per gravi motivi legati alla eticità del suo comportamento. Tale delibera è appellabile al collegio dei Probiviri

i)      delibera sulla decadenza dei soci membri dell’Assemblea stessa di cui all’art. 5, comma 6, lett.b);

L’Assemblea straordinaria delibera:

a)    sulle modifiche dello Statuto;

b)   sullo scioglimento del comitato e su qualsiasi altro grave argomento posto all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o dai due terzi dei soci.

L’Assemblea è convocata per iscritto dal Presidente e recapitata ai soci in tempo utile.

L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l’anno.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Per deliberare lo scioglimento del comitato e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

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CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vicepresidente e da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a maggioranza dei voti espressi dalla maggioranza dei suoi componenti.

Al Consiglio Direttivo sono demandati i seguenti compiti:

a)   dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;

b)   approvare e verificare le singole iniziative e progetti;

c)   promuovere ulteriori forme di collaborazione, mediante la costituzione di Gruppi Operativi, stabilendone composizione e finalità, ricercando eventuali professionalità specifiche, anche esterne, che potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

d)   fissare la data ed il luogo di convocazione delle Assemblee e stabilirne l’ordine del giorno;

e)   provvedere all’amministrazione del patrimonio;

f)     predisporre il Regolamento interno ed eventuali modifiche successive da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

g)   predisporre la relazione annuale sulle attività da svolgere, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;

h)   deliberare sull’ammissione dei soci;

i)      deliberare sulla decadenza dei consiglieri

j)      nominare o revocare il personale ed emanare ogni provvedimento ad esso relativo.

k)    Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

l)       Un consigliere decade dall’incarico per:

-          dimissioni, in qualità di socio, da comunicare all’Assemblea

-          dimissioni, in qualità di consigliere da comunicare al Consiglio Direttivo.

-          assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Direttivo

-          gravi motivi legati all’eticità del suo comportamento.

Il Consigliere dichiarato decaduto dal Direttivo può proporre ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente.

Al Consigliere decaduto, subentra il primo dei non eletti con presa d’atto del Direttivo.

Il Direttivo può invitare alle proprie riunioni altri rappresentanti di Enti – Soci, oltre a quelli eventualmente già nominati, per partecipare ai lavori, senza diritto di voto. 

Art. 9

PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti deliberati dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue competenze sono attribuite al Vicepresidente.

Il Presidente può attivare operazioni finanziarie, bancarie ed immobiliari, necessarie al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3, su delega del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

 

Art. 10

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 membri e nomina tra questi il proprio Presidente.

I membri sono individuati tra persone di comprovata esperienza nel settore amministrativo, le cui candidature sono proposte formalmente all’Assemblea.

Ha la responsabilità del controllo dei conti del comitato ed accompagna il bilancio presentato all’Assemblea da una propria relazione.

I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Un sindaco revisore decade dall’incarico nel caso di:

-          dimissioni da comunicare per scritto all’Assemblea;

-          gravi motivi legati all’eticità del suo comportamento, nel qual caso ricorrerà alla decisione assembleare.

Contro la delibera di decadenza i revisori possono ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni;

 

Art. 11

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea Generale nomina ogni tre anni il Collegio dei Probiviri formato da tre membri.

I Probiviri giudicano tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo tra i soci, l’associazione ed i suoi organi, senza formalità di procedura. Il giudizio è inappellabile.

 

Art. 12

PATRIMONIO

Il comitato potrà disporre delle seguenti entrate: quote sociali, introiti derivanti dalle proprie iniziative, lasciti, donazioni, sovvenzioni e proventi vari, assegnati da Enti pubblici e privati non soci, o da singoli cittadini.

Art. 13

ANNO FINANZIARIO E BILANCIO

L’esercizio finanziario del comitato ha inizio il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno solare. Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede del comitato quindici giorni prima dell’Assemblea Ordinaria a disposizione dei soci.

Il bilancio deve coincidere con l’anno solare ed essere approvato, di norma, entro il 31 marzo dell’anno in corso.

L’eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle proprie attività istituzionali previste dallo statuto

Art. 14

GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Non è previsto alcun compenso per l’espletamento dei compiti spettanti con le cariche sociali, fatto salvo eventuali rimborsi sulle spese reali sostenute. Eventuali compensi per incarichi speciali e stipendi del personale, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento del comitato deciso dall'Assemblea, l'eventuale attivo sarà devoluto ad Associazioni o Enti avente fini analoghi, designata dall'Assemblea stessa.

Art. 16

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e del regolamento interno decide l’assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.